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Morso di cane: chi paga i danni e quanto spetta

Risponde il proprietario, anche senza colpa e anche se il cane era scappato. Chi paga in cinque situazioni e come si contano cicatrice e paura rimasta.

A cura di GFR S.r.l.
Aggiornato il · 10 minuti di lettura

Per il morso di un cane paga il proprietario, oppure chi aveva il cane in uso per un interesse suo: risponde anche senza colpa e anche se il cane era scappato, e si libera solo provando il caso fortuito, cioè un fatto esterno, imprevedibile ed eccezionale. Se ha una polizza per i danni causati ad altri può pagare la sua assicurazione, ma la richiesta si rivolge a lui. Quanto spetta dipende dalle lesioni che un medico legale accerta: la cicatrice entra nei punti di invalidità, e così la paura rimasta quando è una malattia accertata.

Se sei stato morso e non sai a chi chiedere i danni, puoi raccontarci com'è andata dalla pagina contatti.

La regola: il proprietario risponde anche senza colpa

L'articolo 2052 del codice civile dice che il proprietario di un animale, o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni causati dall'animale, «sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito».

Per la Cassazione è una responsabilità oggettiva: nasce dal rapporto con l'animale, non da un errore di chi lo tiene (sentenza n. 17091 del 2014). Le prove si dividono così:

  • tu devi provare che a morderti è stato quel cane e quali lesioni ne sono venute;
  • lui, per liberarsi, deve provare il caso fortuito: un fatto estraneo a lui, imprevedibile, inevitabile e del tutto eccezionale. Dimostrare di avere custodito il cane con la normale diligenza non basta (n. 15895 del 2011).

Chi risponde in cinque situazioni

Situazione Chi risponde Da sapere
Il padrone era presente Il proprietario Anche se teneva il cane al guinzaglio e non ha sbagliato nulla
Il cane era affidato a un altro: un parente, un amico, chi lo porta fuori Di regola ancora il proprietario. L'altro risponde al suo posto solo se usava il cane per un interesse proprio Chi lo aveva può rispondere in più per colpa sua
Il cane non ha un padrone Non c'è un proprietario a cui chiedere. Può rispondere l'ente pubblico che deve catturare i cani vaganti Serve la colpa dell'ente, e devi provarla tu. Se il cane è solo scappato, risponde il suo proprietario
Il cane del vicino ti morde in cortile o nel suo giardino Il proprietario, anche se il cane era a casa sua Entrare da un cancello aperto non è un fatto eccezionale
Hai provocato il cane Dipende da quanto era imprevedibile quello che hai fatto Una carezza a un cane che conoscevi non libera il proprietario

Cane affidato a un altro. Nel 2025 la Cassazione ha confermato la condanna del proprietario ed escluso quella del custode della villa, a cui il cane era affidato perché lo accudisse nell'interesse del padrone: conta chi usa l'animale per sé, non chi lo custodisce (n. 28839; il caso riguardava i danni a un gregge). Nel 2020, per l'aggressione di un cane tenuto in quel momento da altre due persone, ha scritto che accanto al proprietario può rispondere anche chi aveva il cane, in base all'articolo 2043 del codice civile, se ne viene provata la colpa (n. 9661). Le decisioni non sono del tutto allineate: nel 2023 la Corte ha giudicato sbagliata una sentenza che escludeva in partenza chi custodisce l'animale per pura cortesia (n. 27804). Nel dubbio, la richiesta scritta va mandata a tutti e due.

Cane senza padrone. La legge quadro n. 281 del 1991 affida alle regioni la prevenzione del randagismo e ai comuni canili e rifugi. Chi debba catturare i cani vaganti lo stabilisce la legge di ogni regione, e per la Cassazione risponde solo quell'ente (n. 32884 del 2021): in due casi decisi era l'azienda sanitaria locale (n. 17060 del 2018 e n. 3737 del 2023). Vale la regola generale dell'articolo 2043 del codice civile: non basta che un randagio ti abbia morso, devi provare che il servizio era organizzato male (n. 16788 del 2025). Nel 2022 la Corte era stata meno severa: bastava provare che il danno era di quelli che il servizio doveva evitare (n. 9621).

Cane del vicino. Nel 2010 la Cassazione ha annullato la sentenza che aveva escluso la responsabilità dei proprietari di un cane legato a una catena, con un cartello che a cancello aperto non si vedeva (n. 9037).

Quanto pesa quello che hai fatto tu

Anche il tuo comportamento può essere il caso fortuito, ma solo se è stato imprevedibile, inevitabile e del tutto eccezionale. Tre casi decisi:

  • un'amica di famiglia accarezza il cane, che conosceva da cucciolo, benché la moglie del proprietario le avesse detto di allontanarsi: il proprietario è stato condannato (n. 10402 del 2016);
  • una bambina di tre anni apre il cancello di un giardino, chiuso male, e viene aggredita: non è caso fortuito (n. 15895 del 2011);
  • una persona entra in un recinto chiuso dove il cane è legato e lo infastidisce: può essere caso fortuito (n. 17200 del 2025).

Se la tua imprudenza non arriva a tanto, la legge prevede che il risarcimento diminuisca secondo la gravità della colpa (articoli 1227 e 2056 del codice civile). Nelle cause per morsi questa via di mezzo non è scontata: nel 2007 la Cassazione ha annullato una sentenza che aveva dato più peso all'imprudenza di una donna morsa al volto in casa dei proprietari, e ha scritto che senza la prova del caso fortuito il proprietario risponde per l'intero (n. 6454).

Le regole per chi porta il cane

Le regole nazionali stanno in un'ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013, nata per durare dodici mesi e prorogata ogni anno. L'ultima proroga, del 16 luglio 2026, vale dodici mesi dal 5 settembre 2026. L'ordinanza, con alcune eccezioni, dice che:

  • il proprietario è sempre responsabile del controllo e della conduzione del cane e risponde, «sia civilmente che penalmente», dei danni e delle lesioni che provoca;
  • chi accetta di tenere un cane non suo ne assume la responsabilità per quel periodo;
  • nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico il guinzaglio non supera 1,50 metri, salvo le aree per cani individuate dai comuni;
  • bisogna portare con sé una museruola, da mettere al cane in caso di rischio;
  • il cane si affida solo a persone in grado di gestirlo.

Dopo un morso i servizi veterinari verificano le condizioni del cane e come lo gestisce il proprietario. Se il rischio è elevato il cane entra in un registro, e il proprietario deve stipulare una polizza per i danni a terzi.

Per il risarcimento dal proprietario non devi provare che queste regole siano state violate. Ti servono quando chiedi i danni a chi conduceva il cane senza esserne proprietario, perché lì la colpa va dimostrata.

Se c'è un'assicurazione

Molti proprietari hanno una polizza per i danni causati dal cane. Nelle norme lette l'obbligo riguarda solo i cani iscritti nel registro. La polizza segue le regole dell'assicurazione della responsabilità civile (articolo 1917 del codice civile):

  • la compagnia tiene indenne l'assicurato di quello che deve pagarti. Sono esclusi i danni da fatti dolosi, cioè voluti;
  • può pagarti direttamente dopo avere avvisato l'assicurato, e deve farlo se è lui a chiederlo;
  • se fai causa al proprietario, lui può chiamare in causa la compagnia.

L'articolo non ti dà un'azione diretta contro la compagnia: quella è prevista per i veicoli e i natanti (articolo 144 del codice delle assicurazioni private). Per questo la richiesta scritta va al proprietario, chiedendogli di passarla alla sua compagnia. Lui deve avvisarla entro tre giorni da quando ha saputo del fatto (articolo 1913 del codice civile). Se la polizza non c'è, a doverti pagare resta lui.

Una tua polizza infortuni è un'altra cosa: paga un indennizzo, come spiega la guida sull'infortunio sportivo.

Querela e tempi

Un morso che provoca lesioni può essere anche un reato, le lesioni personali colpose (articolo 590 del codice penale). Si procede a querela della persona offesa, da presentare entro tre mesi dal giorno in cui hai avuto notizia del fatto (articolo 124 dello stesso codice). L'omessa custodia di animali (articolo 672 del codice penale), invece, dal 1981 non è più reato: è punita con una sanzione amministrativa.

Per chiedere il risarcimento hai cinque anni dal giorno del morso; se il fatto è anche un reato per cui la legge prevede una prescrizione più lunga, vale quella (articolo 2947 del codice civile). Come si ferma il termine è spiegato nella guida sulla caduta.

Quanto spetta: la cicatrice e la paura rimasta

Nessuno può dirti una cifra prima della visita di un medico legale. Il primo documento è il referto del pronto soccorso, dove resta scritto che cosa è successo. Le voci del danno e la tabella che i giudici usano sono spiegate nella guida sul risarcimento per una caduta e valgono anche qui. In un morso contano due cose in più.

La cicatrice. Il danno estetico non è una voce a parte: è danno alla salute e sta dentro i punti di invalidità. Una somma separata è possibile solo per circostanze specifiche ed eccezionali, che rendono il danno più grave del solito. Se il pregiudizio estetico è notevole, deve pesare sulla percentuale (Cassazione, n. 23778 del 2014). Quando le lesioni sono più d'una, la valutazione è unica e complessiva (n. 26775 del 2025).

La paura rimasta. Se è diventata una malattia, è una lesione della salute psichica e se ne tiene conto nei punti di invalidità (n. 23778 del 2014). Non si prova con i testimoni: serve l'accertamento medico-legale (n. 15444 del 2025). Se non è una malattia, rientra nella sofferenza interiore, che la Cassazione distingue dal danno alla salute e che va provata: fra gli esempi la Corte nomina proprio la paura (n. 7513 del 2018). Il giudice può misurarla come percentuale del danno alla salute (n. 20661 del 2024).

Sono principi generali sul danno alla persona, non regole scritte per i morsi.

Un esempio con i numeri della tabella

Il caso è inventato. Una persona di 35 anni viene morsa a un avambraccio dal cane di un vicino. Il medico legale accerta un'invalidità permanente di 4 punti, che comprende la cicatrice. Sotto i 10 punti restano le tabelle dei tribunali: prendiamo quelle del Tribunale di Milano, edizione 2024, l'ultima pubblicata al 13 ottobre 2026. Un altro giudice può usarne un'altra.

Voce Dove si legge Importo
Danno alla salute, 4 punti a 35 anni Colonna A 5.493 euro
Sofferenza interiore, nella misura che la tabella presume Colonna B 1.373 euro
Totale A + B 6.866 euro

Se la paura dei cani è rimasta ma non è una malattia, sta già nei 1.373 euro. Per avere di più bisogna provare conseguenze anomale (Cassazione, n. 5984 del 2025), e la tabella mette un tetto all'aumento: il 50% per le lesioni di questa gravità.

Se invece il medico legale accerta un disturbo e la valutazione sale, supponiamo, a 6 punti, si legge un'altra riga: 9.540 euro di danno alla salute più 2.386 di sofferenza, cioè 11.926 euro.

A parte vanno le spese documentate, il guadagno perso e i giorni di inabilità temporanea: per ogni giorno di inabilità assoluta la stessa tabella indica 115 euro.

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