Aggressione: dalla denuncia al risarcimento, come funziona
La querela avvia il processo ma non porta i soldi da sola. I passi dal pronto soccorso al risarcimento, i tempi e cosa resta se l'aggressore non ha nulla.
A cura di GFR S.r.l.
Aggiornato il · 17 minuti di lettura
Dopo un'aggressione la querela, da presentare entro tre mesi, fa partire il procedimento contro chi ti ha colpito, ma non è una richiesta di danni: il risarcimento va chiesto a parte, costituendoti parte civile nel processo penale oppure con una causa davanti al giudice civile, e per chiederlo hai almeno cinque anni. La querela serve per le percosse e per le lesioni più lievi; nei casi più seri, come le lesioni gravi o quelle fatte con armi o da più persone, si procede anche senza. Se l'aggressore resta sconosciuto o non ha nulla da pignorare, per percosse e lesioni lo Stato interviene solo quando le lesioni sono gravi o gravissime, e per quelle gravi rimborsa soltanto le spese mediche e assistenziali documentate.
Se sei stato aggredito e non sai da quale passo cominciare, puoi raccontarci cosa è successo dalla pagina contatti.
Querela, denuncia e referto non sono la stessa cosa
Si dice «fare denuncia», ma per un'aggressione l'atto giusto dipende da quanto è grave quello che hai subito. Sono tre atti diversi, fatti da persone diverse.
| Atto | Chi lo fa | Quando serve |
|---|---|---|
| Querela | Tu, di persona o tramite un procuratore speciale | Quando il reato si persegue solo se la vittima lo chiede. Senza querela entro tre mesi non si procede (articolo 336 del codice di procedura penale, articolo 124 del codice penale) |
| Denuncia | Chiunque sappia del fatto | Quando il reato si persegue d'ufficio, cioè anche se nessuno lo chiede (articolo 333 del codice di procedura penale) |
| Referto | Il medico o l'infermiere che ti ha assistito, entro quarantotto ore | Solo se il fatto può essere un delitto procedibile d'ufficio (articolo 365 del codice penale, articolo 334 del codice di procedura penale) |
Quale caso è il tuo lo dicono gli articoli 581, 582, 583 e 585 del codice penale. Questi sono i casi più comuni.
| Che cosa ti è successo | Come si procede |
|---|---|
| Percosse: colpi che non ti hanno lasciato una malattia | A querela |
| Lesioni con una malattia che non supera i quaranta giorni, senza conseguenze permanenti | A querela, salvo i casi delle righe sotto e altre aggravanti che la legge elenca, come la premeditazione o i motivi futili |
| Lesioni gravi: una malattia, o l'impossibilità di fare le tue occupazioni di sempre, per più di quaranta giorni; pericolo di vita; indebolimento permanente di un senso o di un organo | D'ufficio |
| Lesioni gravissime: malattia insanabile, perdita di un senso, perdita di un arto o del suo uso, e gli altri casi dell'articolo 583 | D'ufficio |
| Lesioni fatte con armi, compresi gli strumenti atti a offendere che non si possono portare senza giustificato motivo, con sostanze corrosive, da una persona travisata o da più persone riunite | D'ufficio |
| Lesioni con una malattia di oltre venti giorni a una persona incapace per età o per infermità | D'ufficio |
Da qui vengono due conseguenze pratiche. Sul pronto soccorso non puoi contare: il medico deve fare il referto solo per i reati che si perseguono d'ufficio, quindi per percosse e lesioni a querela l'atto che fa partire tutto tocca a te. E all'inizio nessuno sa quanto durerà la malattia: i giorni di prognosi scritti sul verbale sono una prima stima, non l'ultima parola. Se sei vicino ai quaranta giorni, o non lo sai, presenta comunque la querela entro i tre mesi.
Se ad aggredirti è stato il partner, un ex o un familiare, possono entrare in gioco altri reati, come i maltrattamenti in famiglia o gli atti persecutori, con regole proprie che questa guida non tratta.
Il percorso in sei passi
- Il giorno stesso, il pronto soccorso. Fatti visitare anche se ti sembra poco, e racconta chi ti ha colpito e come. Il verbale con la diagnosi e i giorni di prognosi è la prima prova della lesione. Tieni le ricevute di farmaci, visite ed esami.
- Nei primi giorni, le prove che spariscono. Fotografa lividi, ferite e vestiti rovinati, anche nei giorni dopo, quando i segni cambiano. Annota nomi e numeri di chi ha visto. Se nel posto c'erano telecamere, di un negozio, di un bar, di un condominio, non aspettare: per il Garante della privacy le immagini andrebbero cancellate dopo pochi giorni, e nell'esempio del piccolo negozio ritiene sufficienti 24 ore. Si possono tenere più a lungo se lo chiede l'autorità giudiziaria o la polizia giudiziaria: per questo le telecamere vanno scritte nella querela.
- Entro tre mesi, la querela. Si presenta ai Carabinieri, alla Polizia o alla Procura della Repubblica. A voce, firmando il verbale che ne fanno, oppure per iscritto: un testo scritto con la firma autenticata può anche portarlo un'altra persona o partire per raccomandata (articolo 337 del codice di procedura penale). Mettici i fatti in ordine con giorno, ora e luogo; chi è l'aggressore, o com'era; i testimoni e le telecamere che conosci. Scrivi anche che vuoi essere avvisato se il pubblico ministero chiederà l'archiviazione. Allega il verbale del pronto soccorso e le foto.
- Nella stessa querela, un indirizzo per gli atti. Devi indicare un domicilio, o una casella di posta elettronica certificata, dove ricevere le notifiche. Senza un domicilio valido gli atti vengono depositati negli uffici della Procura o del giudice (articolo 153-bis), e rischi di non sapere che sei stato chiamato a testimoniare. Chi riceve la querela attesta il giorno e il luogo in cui l'hai presentata e, fin dal primo contatto, deve informarti dei tuoi diritti: fra questi la possibilità di chiedere il risarcimento e il patrocinio a spese dello Stato (articolo 90-bis). Chiedi una copia di quello che firmi.
- Le indagini. Il pubblico ministero decide se portare l'aggressore a processo o chiedere l'archiviazione. Se il caso è di competenza del tribunale, per i delitti commessi con violenza alla persona l'avviso della richiesta di archiviazione ti arriva in ogni caso e hai trenta giorni per vedere gli atti e opporti (articolo 408). Davanti al giudice di pace, dove vanno di regola percosse e lesioni a querela, la sua legge manda l'avviso a chi ha chiesto di riceverlo e indica dieci giorni (articolo 17 del decreto legislativo n. 274 del 2000): per questo la richiesta va scritta nella querela, e all'avviso si risponde subito. Se l'autore non è stato identificato, entro sei mesi dalla registrazione della notizia il pubblico ministero chiede di archiviare oppure di continuare a cercare (articolo 415).
- Il processo. Se si arriva al dibattimento, puoi essere citato come testimone. Vai, oppure fai sapere per tempo perché non puoi: nei reati a querela, se manchi senza un giustificato motivo la legge lo tratta come un ritiro tacito della querela, e il reato si estingue (articolo 152 del codice penale). Ci sono eccezioni, per esempio per chi è incapace per età o per infermità.
I soldi non arrivano da soli in nessuno di questi passi: vanno chiesti, ed è l'oggetto dei capitoli che seguono.
Chi giudica
Percosse e lesioni a querela sono di regola di competenza del giudice di pace (articolo 4 del decreto legislativo n. 274 del 2000). Dopo la riforma del 2022 la Cassazione a Sezioni Unite ha fissato il principio che è così anche quando la malattia supera i venti giorni e arriva a quaranta (sentenza n. 12759 del 2024). Vanno invece al tribunale le lesioni che si perseguono d'ufficio e, fra gli altri, i fatti commessi contro il convivente o contro alcuni familiari.
Davanti al giudice di pace hai una strada in più: con un avvocato puoi citare tu l'aggressore a giudizio, con un ricorso che produce gli stessi effetti della querela, da depositare entro tre mesi dalla notizia del fatto. In quel caso la richiesta dei danni va scritta nel ricorso stesso: dopo, in quel processo, non la puoi più fare (articoli 21, 22 e 23 dello stesso decreto).
Dove si chiedono i soldi
Per il codice penale ogni reato che ha causato un danno, economico o no, obbliga a risarcirlo il colpevole e chi per le leggi civili risponde di lui (articolo 185). Le strade per arrivarci sono tre.
La richiesta scritta. Una lettera all'aggressore, meglio se mandata da un avvocato, per raccomandata o posta elettronica certificata, che descrive il fatto e le lesioni e chiede il pagamento. Vale come messa in mora: interrompe la prescrizione, e da quel giorno ne comincia una nuova (articoli 2943 e 2945 del codice civile).
Nel processo penale o davanti al giudice civile. Fra le altre due strade, di regola, si sceglie.
| Da guardare | Parte civile nel processo penale | Causa davanti al giudice civile |
|---|---|---|
| Chi ti serve | Un avvocato con procura speciale, che firma l'atto di costituzione (articoli 76 e 78 del codice di procedura penale) | Di regola un avvocato |
| Verso chi | L'imputato e, se viene citato nel processo, chi ne risponde civilmente | L'aggressore e chiunque risponda per lui |
| Entro quando | All'udienza preliminare o, quando manca, alla prima udienza del processo, prima che il giudice chiuda il controllo sulla costituzione delle parti: dopo non si può più (articolo 79). Davanti al giudice di pace, se scegli il ricorso, con il ricorso | Finché il diritto non è prescritto |
| Prima di cominciare | Nessun passaggio in più: la negoziazione assistita qui non si applica | Se chiedi non più di 50.000 euro, l'avvocato deve invitare l'altro a una negoziazione assistita, un tentativo di accordo fra avvocati. Basta che rifiuti o non risponda entro trenta giorni (decreto-legge n. 132 del 2014, articolo 3) |
| Che cosa ottieni | Se c'è condanna, i danni liquidati. Se le prove non bastano a quantificarli, una condanna generica che ti rimanda al giudice civile per la cifra, e, se la chiedi, una provvisionale per la parte già provata, da pagare subito (articoli 538, 539 e 540) | Una sentenza con la somma |
| Se il processo penale va male | Dipende da come finisce: lo dice la tabella del prossimo capitolo | La causa civile segue la sua strada, salvo il caso della sospensione qui sotto |
Le due strade si toccano in un punto. Una causa civile già cominciata si può trasferire nel processo penale finché il giudice civile non ha deciso nel merito. Se invece la cominci dopo esserti costituito parte civile, o dopo la sentenza penale di primo grado, resta ferma fino alla sentenza penale definitiva (articolo 75 del codice di procedura penale).
Se l'aggressore è minorenne. Nel processo penale a carico di un minorenne non ci si può costituire parte civile, e quella sentenza non fa stato nella causa per i danni (articolo 10 del d.P.R. n. 448 del 1988). I danni si chiedono al giudice civile, al ragazzo e ai genitori con cui vive. I genitori se ne liberano solo provando di non aver potuto impedire il fatto (articolo 2048 del codice civile).
Come può finire il procedimento, e che cosa resta a te
Il processo penale non finisce sempre con una condanna, e ogni uscita ha un effetto diverso sul risarcimento.
| Come finisce | Che cosa succede ai danni |
|---|---|
| Ritiri la querela | Il reato si estingue, l'obbligo di risarcire no (articolo 198 del codice penale), a meno che nell'atto tu rinunci ai danni. Il ritiro non si può fare «a condizione» di un pagamento: se ti accordi con l'aggressore, fatti pagare prima di firmare (articolo 152) |
| L'aggressore ripara il danno prima che si apra il dibattimento | Nei reati a querela il giudice, dopo aver sentito anche te, può dichiarare estinto il reato, anche se la somma offerta non l'hai accettata, quando la ritiene congrua (articolo 162-ter del codice penale). Se ti sembra poca, è il momento di dirlo. Davanti al giudice di pace la regola è simile, con un requisito in più: la riparazione deve bastare anche alle esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione (articolo 35 del decreto legislativo n. 274 del 2000) |
| Messa alla prova | Su richiesta dell'imputato il processo si sospende ed egli segue un programma che comprende, quando è possibile, il risarcimento. Se la prova va bene il reato si estingue (articoli 168-bis e 168-ter del codice penale). Per quello che non ti è stato pagato resta la causa civile |
| L'imputato è prosciolto per la particolare tenuità del fatto | Se eri parte civile, il giudice penale decide lo stesso sulla tua domanda (Corte costituzionale, sentenza n. 173 del 2022). Se la sentenza arriva dopo il dibattimento, nella causa civile non si discute più che il fatto c'è stato, che era reato e che lo ha commesso lui (articolo 651-bis del codice di procedura penale) |
| Patteggiamento | Il giudice non decide sui danni, ma condanna l'imputato a rimborsarti le spese di parte civile, salvo giusti motivi. Quella sentenza non vale e non può essere usata come prova nella causa civile (articoli 444 e 445): lì i fatti vanno dimostrati da capo |
| Condanna | Il giudice liquida i danni, oppure pronuncia la condanna generica con l'eventuale provvisionale |
| Assoluzione dopo il dibattimento perché il fatto non sussiste, perché non lo ha commesso o perché ha esercitato una facoltà legittima | Quella sentenza vale anche nella causa civile, se eri parte civile o potevi esserlo. Non vale se i danni li hai chiesti con una causa civile andata avanti per conto suo, senza passare nel processo penale (articoli 652 e 75) |
| Archiviazione | Nessun giudice ha deciso sui danni: puoi ancora chiederli con una causa civile, portando tu le prove |
Davanti al giudice di pace il patteggiamento non c'è (articolo 2 del decreto legislativo n. 274 del 2000), e la particolare tenuità del fatto ha una regola sua: dopo l'inizio dell'azione penale si può dichiarare solo se né l'imputato né tu vi opponete (articolo 34).
Se l'aggressore non ha niente o non viene trovato
È la domanda più dura, e la risposta onesta è che una sentenza a tuo favore non basta: serve qualcuno che possa pagare. Prima di rinunciare, guarda queste cinque cose.
- Blocca i beni in tempo. Se c'è fondata ragione di temere che le garanzie del pagamento manchino o si disperdano, da parte civile puoi chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato (articolo 316 del codice di procedura penale). Nella causa civile lo stesso strumento è nell'articolo 671 del codice di procedura civile.
- Cerca chi risponde per lui. I genitori, per il figlio minorenne che abita con loro (articolo 2048 del codice civile). Chi gli aveva affidato un incarico, se ti ha colpito mentre lo svolgeva, come può succedere con un addetto alla sicurezza di un locale (articolo 2049): va valutato caso per caso.
- Non contare sulla sua assicurazione. La polizza di responsabilità civile, per legge, non copre i danni derivanti da fatti dolosi, cioè voluti (articolo 1917 del codice civile). Diverso è il caso della polizza di chi risponde per lui, come il datore di lavoro: l'assicuratore è obbligato anche per il fatto doloso delle persone di cui l'assicurato deve rispondere (articolo 1900).
- La condanna resta valida a lungo. Dopo una sentenza definitiva il diritto al risarcimento si prescrive in dieci anni (articolo 2953 del codice civile): chi oggi non ha nulla può avere un reddito o dei beni più avanti.
- L'indennizzo dello Stato, nei casi in cui la legge lo prevede.
Quando paga lo Stato
La legge n. 122 del 2016 riconosce un indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona, ma esclude percosse e lesioni, salvo che le lesioni siano gravi o gravissime (articolo 11). Gli importi li fissa il decreto del 22 novembre 2019, e si pagano nei limiti delle risorse del fondo: se in un anno non bastano, si versa una quota e il resto negli anni successivi (articolo 14).
| Che cosa ti è successo | Che cosa paga lo Stato |
|---|---|
| Percosse, oppure lesioni né gravi né gravissime, anche se fatte con armi o da più persone | Niente |
| Lesioni gravi | Solo il rimborso delle spese mediche e assistenziali documentate, con un tetto di 15.000 euro |
| Lesioni gravissime, oppure deformazione del viso con lesioni permanenti | 25.000 euro, più le spese mediche e assistenziali documentate con un tetto di 10.000 euro |
L'esclusione riguarda solo percosse e lesioni. Se ti hanno colpito per rapinarti, il reato è un altro, e per quello il fondo rimborsa le spese mediche e assistenziali documentate, con lo stesso tetto di 15.000 euro.
Le condizioni stanno nell'articolo 12 della legge:
- l'aggressore è rimasto ignoto, oppure è stato condannato e hai già tentato senza successo di farti pagare con l'esecuzione forzata, sulla base della condanna definitiva o di una provvisionale. Il tentativo non serve se lui ha ottenuto il patrocinio a spese dello Stato nel processo in cui è stato condannato;
- non hai concorso a commettere il reato, nemmeno per colpa;
- per lo stesso fatto non hai già ricevuto somme pari o superiori all'indennizzo; se sono inferiori, ti spetta la differenza;
- non hai condanne definitive né procedimenti in corso per alcuni reati gravi e per l'evasione delle imposte sui redditi e dell'IVA, elencati dalla legge.
La domanda va al prefetto della provincia in cui risiedi, o di quella in cui ha sede il giudice che ha emesso la sentenza: a mano, per posta elettronica certificata o per raccomandata con avviso di ricevimento (articolo 9 del d.P.R. n. 60 del 2014). Si allegano la sentenza o il provvedimento che chiude il procedimento perché l'autore è rimasto ignoto, i documenti dell'esecuzione non riuscita, una dichiarazione sostitutiva sulle condizioni e la certificazione delle spese mediche (articolo 13 della legge).
Il termine è di centoventi giorni dalla decisione che chiude il procedimento per autore ignoto, dall'ultimo atto dell'esecuzione non riuscita o dal giorno in cui la sentenza penale diventa definitiva. Fino a dicembre 2023 erano sessanta, e alcune schede informative, anche di uffici pubblici, riportano ancora quel numero: vale il testo di legge in vigore. Il fondo che paga poi subentra nei tuoi diritti verso il condannato.
I tempi in una tabella
| Che cosa | Termine | Dove sta scritto |
|---|---|---|
| Querela | Tre mesi dal giorno in cui hai notizia del fatto | Articolo 124 del codice penale |
| Ricorso al giudice di pace, se scegli questa strada | Tre mesi dalla notizia del fatto | Articolo 22 del decreto legislativo n. 274 del 2000 |
| Opposizione alla richiesta di archiviazione | Trenta giorni dall'avviso in tribunale, per i delitti commessi con violenza alla persona; dieci davanti al giudice di pace | Articolo 408 del codice di procedura penale; articolo 17 del decreto legislativo n. 274 del 2000 |
| Costituzione di parte civile | Entro il controllo sulla costituzione delle parti, all'udienza preliminare o alla prima udienza del processo | Articolo 79 del codice di procedura penale |
| Richiesta del risarcimento | Cinque anni dal fatto, di più se il reato ha una prescrizione più lunga. Dopo la sentenza penale definitiva, o l'estinzione del reato per una causa diversa dalla prescrizione, cinque anni da quella data | Articolo 2947 del codice civile |
| Far eseguire la condanna al risarcimento | Dieci anni dalla sentenza definitiva | Articolo 2953 del codice civile |
| Domanda al fondo dello Stato | Centoventi giorni | Articolo 13 della legge n. 122 del 2016 |
Che cosa si può chiedere
Le voci sono quelle di ogni danno alla persona: la lesione della salute, misurata in punti di invalidità da un medico legale; i giorni in cui non hai potuto fare la tua vita; la sofferenza; le spese e il guadagno perso. Il danno non patrimoniale si risarcisce solo nei casi stabiliti dalla legge (articolo 2059 del codice civile), e il reato è uno di quei casi per l'articolo 185 del codice penale.
Come si passa dai punti alla somma lo spiega la guida sul risarcimento per una caduta; come pesano una cicatrice e la paura rimasta, quella sul morso di cane. Qui non diamo cifre: dipendono dalla visita medico-legale e da come il giudice valuta il tuo caso.
Conta anche come ti sei comportato tu. Se un tuo comportamento colposo ha contribuito al danno, il risarcimento diminuisce secondo la gravità della colpa e le conseguenze che ne sono venute (articolo 1227 del codice civile), e il fondo dello Stato non paga chi ha concorso al reato.
Fonti
- Codice penale, articolo 582 (Normattiva): le lesioni personali e quando si procede d'ufficio. Nello stesso codice gli articoli 61, 124, 131-bis, 152, 162-ter, 168-bis, 168-ter, 185, 198, 365, 577, 581, 583 e 585.
- Codice di procedura penale, articolo 336 (Normattiva): la querela. Dallo stesso testo gli articoli 74, 75, 76, 78, 79, 90-bis, 153-bis, 316, 333, 334, 337, 408, 415, 444, 445, 538, 539, 540, 651-bis e 652, con la nota sulla sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022 sotto l'articolo 538.
- Codice civile, articolo 2043 (Normattiva): il fatto illecito. Nello stesso codice gli articoli 1227, 1900, 1917, 2048, 2049, 2059, 2943, 2945, 2947 e 2953.
- Codice di procedura civile, articolo 671 (Normattiva): il sequestro conservativo.
- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, articolo 4 (Normattiva): la competenza penale del giudice di pace. Nello stesso decreto gli articoli 2, 17, 21, 22, 23, 34 e 35.
- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, articolo 10 (Normattiva): niente parte civile nel processo penale a carico di minorenni.
- Legge 7 luglio 2016, n. 122, articolo 11 (Normattiva): l'indennizzo alle vittime di reati intenzionali violenti. Negli articoli 12, 13 e 14 le condizioni, la domanda, il termine di centoventi giorni e il fondo.
- Decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia 22 novembre 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2020): gli importi dell'indennizzo.
- D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60, articolo 9 (Normattiva): a quale prefetto e in quali modi si presenta la domanda.
- Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, articolo 3 (Normattiva): la negoziazione assistita prima della causa per somme non superiori a 50.000 euro.
- Corte costituzionale, sentenza n. 173 del 2022 (Gazzetta Ufficiale): il giudice penale decide sui danni anche quando proscioglie per particolare tenuità del fatto.
- Garante per la protezione dei dati personali, videosorveglianza: domande frequenti: per quanto tempo si conservano le immagini e quando si possono tenere più a lungo.
- Cassazione penale, Sezioni Unite, sentenza n. 12759 del 2024 (Sistema Penale): il principio di diritto sulla competenza del giudice di pace per le lesioni a querela, con il testo della sentenza in allegato.
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