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Infortunio sportivo: chi risponde e cosa copre la tessera

Il risarcimento spetta solo se c'è un responsabile. La polizza della tessera copre per legge morte e invalidità permanente, con un indennizzo a tabella.

A cura di GFR S.r.l.
Aggiornato il · 10 minuti di lettura

Per un infortunio sportivo il risarcimento spetta solo se c'è un responsabile: un avversario che ti ha colpito apposta o con una violenza estranea al gioco, chi gestisce un impianto o un attrezzo che ti ha fatto male, un istruttore o un organizzatore che non ha preso le cautele dovute. Se ti sei fatto male in una normale azione di gioco, di regola nessuno ti deve un risarcimento, perché quel rischio lo accetta chi pratica lo sport. L'assicurazione legata alla tessera è un'altra cosa: per legge copre i tesserati dilettanti in caso di morte o di invalidità permanente e paga un indennizzo fissato da una tabella, non il danno intero.

Se non sai in quale di questi casi rientri, puoi raccontarci com'è andata dalla pagina contatti.

Risarcimento e indennizzo: due strade diverse

Dopo un infortunio in palestra, in piscina o su un campo le strade sono due, e non vanno confuse.

Il risarcimento lo paga chi è responsabile del danno. Serve una persona, una società o un gestore a cui il fatto si possa attribuire, e bisogna dimostrarlo. Riguarda il danno che hai subito davvero.

L'indennizzo lo paga l'assicurazione collegata al tesseramento. Non serve un colpevole: basta che l'infortunio sia avvenuto facendo sport da tesserato e rientri nella polizza. La somma è fissata in anticipo da una tabella e riguarda solo le conseguenze più gravi.

Chi fa sport per conto suo, senza tessera, ha solo la prima strada.

Farsi male fa parte del gioco: il rischio accettato

Nessun articolo di legge parla di «rischio accettato». È un'idea costruita dai giudici: chi entra in campo sa che in quello sport ci si può fare male e accetta quel rischio, non uno più alto.

La Corte di Cassazione lo ha spiegato nella sentenza n. 11270 del 2018, che richiama la n. 12012 del 2002. Il criterio è lo «stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo». In parole semplici:

  • se il colpo è dato per fare male, chi lo ha dato risponde sempre, anche se non ha violato le regole del gioco;
  • se il colpo arriva in un'azione di gioco, senza volontà di fare male, la responsabilità non c'è, anche quando è un fallo;
  • la responsabilità torna quando viene usato «un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato», con il contesto in cui si gioca o con le persone che partecipano.

Il caso era una partita amichevole di calcio: un giocatore era entrato in scivolata da dietro e l'avversario aveva riportato lesioni permanenti. La richiesta di risarcimento è stata respinta. I giudici hanno ritenuto l'intervento falloso ma legato a una tipica azione di gioco, e mancava la prova che fosse stato fatto per ledere.

Il terzo punto è quello che pesa di più per i dilettanti. Lo stesso contrasto si valuta in modo diverso in una gara ufficiale e in una partitella, fra adulti allenati e fra ragazzi o principianti. Per questo non esiste una risposta valida per tutti: si decide caso per caso.

Tre situazioni, tre risposte

Cosa è successo Chi può rispondere Su quale regola
Un avversario ti ha colpito durante il gioco L'avversario e, in certi casi, la sua società Articoli 2043 e 2049 del codice civile, solo se il colpo va oltre il rischio di quello sport
Ti ha fatto male l'impianto o un attrezzo: pavimento, porta, macchina, bordo vasca Chi ha in custodia l'impianto, cioè il gestore o il proprietario Articolo 2051; se sei iscritto o abbonato anche articolo 1218
L'istruttore ha sbagliato: esercizio non adatto, carico eccessivo, nessuna assistenza L'istruttore e la palestra o la società che si serve di lui Articoli 2043 e 2049; se sei iscritto anche articoli 1218 e 1228

Quando risponde chi ti ha fatto male

La regola generale è l'articolo 2043 del codice civile: chi causa ad altri un danno ingiusto, apposta o per colpa, deve risarcirlo. Nello sport questa regola passa dal filtro del rischio accettato, quindi devi dimostrare tu che il colpo era fuori dal gioco. La prova tocca a chi chiede (articolo 2697).

Può rispondere anche la società per cui gioca chi ti ha colpito. L'articolo 2049 rende responsabile chi si serve di altre persone per i danni che queste causano nello svolgere i compiti affidati. La Cassazione penale, con la sentenza n. 12258 del 2026, ha affermato che la regola vale per le associazioni e le federazioni sportive, anche dilettantistiche, per i reati commessi dalle persone di cui si avvalgono nelle competizioni. Vale anche senza un rapporto retribuito, purché il fatto sia legato all'attività svolta per la società. Il caso riguardava un giocatore di rugby tesserato, condannato per lesioni: la Corte ha annullato la decisione che teneva fuori la società e ha rimandato la questione al giudice civile.

Quando rispondono la società o il gestore dell'impianto

Qui la regola è più favorevole a chi si è fatto male. L'articolo 2051 dice che ciascuno è responsabile del danno causato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, cioè un fatto imprevedibile che non dipende da lui. A te basta dimostrare che il danno è venuto da quella cosa.

Per la Cassazione il proprietario o il gestore di un campo da gioco risponde degli infortuni di chi lo usa, se non prova che il legame fra la cosa e il danno è stato spezzato da un fatto imprevedibile, come un'imprudenza di chi si è fatto male o il fatto di un terzo (ordinanza n. 37708 del 2021). La stessa Corte ha però detto che nello sport amatoriale la consapevolezza del rischio di chi partecipa per sua scelta abbassa la soglia di responsabilità di chi custodisce il luogo della gara. A lui si chiedono le normali cautele adatte a quello sport, se il rischio non è più alto della media (ordinanza n. 3997 del 2020). Le due decisioni mettono l'accento su punti diversi: l'esito dipende molto dai fatti.

Se sei iscritto a una palestra, a una piscina o a una società, c'è anche un contratto. Chi non esegue bene la prestazione deve risarcire il danno, se non prova che l'inadempimento è dipeso da una causa a lui non imputabile (articolo 1218), e risponde anche degli errori delle persone di cui si serve, come istruttori e assistenti (articolo 1228).

Conta anche come ti sei comportato tu. Se la tua imprudenza ha contribuito al danno, il risarcimento si riduce in proporzione (articoli 1227 e 2056).

Quando risponde l'organizzatore

Chi organizza una gara o un torneo risponde come chiunque altro se per sua colpa qualcuno si fa male (articolo 2043): un ostacolo lasciato sul percorso senza segnalarlo, protezioni che mancano.

Per le attività pericolose la regola è più severa. L'articolo 2050 obbliga al risarcimento chi causa un danno svolgendo un'attività pericolosa «per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati», se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitarlo. La legge non elenca quali sport o quali manifestazioni siano pericolosi: lo stabilisce il giudice guardando il caso.

Sulle piste da sci una legge apposita dice di più (decreto legislativo n. 40 del 2021):

  • i gestori sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza delle piste e devono avere un'assicurazione per i danni agli utenti (articolo 15);
  • nello scontro fra sciatori si presume, fino a prova contraria, che ciascuno abbia contribuito in parti uguali (articolo 28);
  • chi usa le piste da sci alpino deve avere un'assicurazione per i danni che causa agli altri (articolo 30).

Cosa copre e cosa non copre l'assicurazione della tessera

Il tesseramento è l'atto formale con cui una persona viene autorizzata a fare attività sportiva con una società o un'associazione (decreto legislativo n. 36 del 2021, articolo 15). Dal 1° luglio 2003 gli sportivi dilettanti tesserati come atleti, dirigenti o tecnici a federazioni, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva devono essere assicurati (legge n. 289 del 2002, articolo 51).

Le regole di dettaglio stanno nel decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2010. In sintesi:

  • chi stipula: la federazione, la disciplina associata o l'ente di promozione, per conto dei tesserati. L'assicuratore paga anche se l'ente non ha versato il premio, cioè il prezzo della polizza;
  • chi è coperto: chi pratica a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico, senza limiti di età, purché tesserato prima dell'infortunio;
  • quando: in gara, in allenamento e nelle azioni indispensabili che li precedono e li seguono. Gli allenamenti individuali contano se previsti, disposti, autorizzati o controllati dall'organizzazione sportiva;
  • cosa paga: in caso di morte un capitale non inferiore a 80.000 euro. In caso di invalidità permanente, cioè di un danno fisico che non guarisce più, un indennizzo in un'unica soluzione calcolato in proporzione a quel capitale;
  • entro quando: l'invalidità deve prodursi entro due anni dall'infortunio;
  • per i più piccoli: a chi non ha compiuto quattordici anni sono rimborsate le spese documentate per interventi di chirurgia plastica o di ricostruzione di denti e bocca dovuti all'infortunio, nei limiti fissati dalla polizza.

Quello che il decreto non prevede è altrettanto importante. Un infortunio che guarisce senza lasciare un'invalidità permanente non rientra nella copertura obbligatoria. Non rientrano le conseguenze di condizioni fisiche che avevi già. Sono esclusi gli infortuni dovuti ad abuso di alcol o di psicofarmaci, all'uso non terapeutico di stupefacenti, al doping, a un reato commesso dall'assicurato o alla sua partecipazione a risse.

Federazioni ed enti possono aggiungere altre prestazioni e una copertura per i danni causati ad altri, ma non sono obbligati. Per questo conta la polizza vera della tua federazione o del tuo ente: chiedila alla società.

Come si legge la tabella degli indennizzi

Il decreto ha in allegato una «tabella lesioni». Ogni lesione ha una percentuale. Alcune righe:

Lesione, come è scritta in tabella Percentuale
Frattura ossa nasali 2,50%
Frattura clavicola (per lato) 4,00%
Rottura sottocutanea tendine d'Achille (trattata chirurgicamente) 4,00%
Lussazione gleno-omerale (evidenziata radiologicamente): è la lussazione della spalla 5,00%
Lesione del crociato anteriore o posteriore o del piatto tibiale (trattate chirurgicamente), non cumulabili tra loro 8,00%

Si legge in quattro passi:

  1. Trova la riga della tua lesione, con le stesse parole della diagnosi. Molte righe valgono solo se c'è stato un intervento chirurgico.
  2. Applica la percentuale al capitale assicurato dalla tua polizza: quello è l'indennizzo.
  3. Se le lesioni sono più di una, le percentuali si sommano, tranne dove la riga dice «non cumulabile».
  4. Controlla la franchigia, cioè la soglia di invalidità sotto la quale la polizza può non pagare. Il decreto permette di prevederla per gli infortuni che lasciano un'invalidità inferiore al 10%, e tutte le righe qui sopra stanno sotto quella percentuale.

Questa somma non è un risarcimento. Non guarda di chi è la colpa, non considera i giorni di stop, le cure o come quella lesione ha cambiato la tua vita. Averla ricevuta non ti impedisce di chiedere il risarcimento a chi è responsabile. Le due somme però non si aggiungono sempre per intero: l'assicuratore che ha pagato subentra nei tuoi diritti verso il responsabile, fino alla cifra che ti ha versato (articolo 1916 del codice civile).

I tempi da non far scadere

Cosa devi fare Termine Dove sta scritto
Avvisare l'assicuratore Tre giorni dall'infortunio o da quando ne hai avuto conoscenza. La polizza può fissare un termine diverso Articolo 1913 del codice civile
Far valere i diritti verso l'assicurazione Due anni dal fatto su cui il diritto si fonda Articolo 2952, secondo comma
Chiedere il risarcimento a chi è responsabile Cinque anni dal giorno del fatto. Se il fatto è anche un reato per cui la legge prevede un termine più lungo, vale quello Articolo 2947
Far valere il contratto con palestra, piscina o società Dieci anni, il termine ordinario Articolo 2946

Cosa fare nei primi giorni

  1. Fatti visitare subito e conserva referto, esami e ricevute.
  2. Segnala l'infortunio per iscritto alla società o al gestore e chiedi che venga fatta la denuncia all'assicurazione. Per un infortunio in allenamento il decreto vuole anche una dichiarazione di chi rappresenta legalmente la società.
  3. Annota chi ha visto. Se c'entra un attrezzo o un punto dell'impianto, fotografalo prima che venga sistemato.
  4. Chiedi copia della polizza e controlla capitale, franchigia e termini.

Fonti

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